Barriere architettoniche nel palazzo: per eliminarle non serve l’autorizzazione dell’assemblea

Le barriere architettoniche, ostacoli fisici fonte di disagio per chiunque, causano enormi difficoltà soprattutto a chi ha una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 236/1989 e dell’art. 1 del d.p.r.n. 503/1996, poi, si intendono barriere architettoniche anche gli ostacoli che limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti fisiche e la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Ma come ci si deve comportare in caso di barriere architettoniche in condominio? Un condomino obeso, ad esempio, può installare a sue spese l’ascensore nel vano scala dell’edificio anche senza l’ autorizzazione dell’assemblea condominiale?

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 novembre 2018, n. 22022, affronta il caso di un condomino con difficoltà motorie, residente all’ultimo piano di uno stabile, e lo autorizza a installare, a sue spese, un ascensore nel palazzo. Costituendosi in giudizio, uno dei condomini oppone alla richiesta la tesi secondo cui l’obesità dell’uomo non si può considerare disabilità e, pertanto, non ha diritto a ottenere l’installazione dell’ascensore. La fattispecie oggetto della pronuncia del Tribunale capitolino è una casistica abbastanza frequente in ambito condominiale. La pronuncia di merito, accogliendo la domanda del condomino obeso, accerta e dichiara la responsabilità del condominio che si era opposto, per la mancata installazione dell’ascensore nel vano scala perché l’uomo è da considerarsi disabile. Il giudice pone a fondamento della sentenza il principio secondo cui ogni impedimento all’accessibilità dell’immobile abitativo comporta una lesione del fondamentale diritto alla salute, intesa, quest’ultima, proprio nel significato dell’art. 32 Cost. Il primo comma, infatti, stabilisce che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

Applicando il principio della “solidarietà condominiale”, è stato osservato più volte che rimuovere ogni possibile ostacolo all’esercizio dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici è, in buona sostanza, un dovere collettivo. E ciò in considerazione del fatto che i problemi delle persone affette da invalidità non si ritengono questioni individuali, ma debbono “essere assunti dall’intera collettività”. Ne consegue che, in generale, gli interventi per le rimozioni architettoniche vanno eseguiti preventivamente rispetto al manifestarsi dell’esigenza della persona disabile (Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 167; Cass. pen., sez. III, 30 gennaio 2002, n. 3376). Si può affermare, quindi, che per attuare il principio di solidarietà condominiale, è necessario favorire l’accessibilità negli edifici ed eliminare le barriere architettoniche. Si tratta di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettivo uso degli edifici interessati e che conferisce legittimità agli interventi innovativi idonei a eliminare o, almeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione (Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2018, n. 9101).

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